Il residente italiano che stipula un contratto di assicurazione sulla vita con una compagnia di assicurazione estera deve dichiararlo nella sua dichiarazione dei redditi annuale, a meno che il contratto sia stipulato tramite un intermediario italiano, autorizzato ad incassare i premi assicurativi, regolarne il disinvestimento e il pagamento dei proventi, vale a dire una fiduciaria ovvero quando la polizza sia detenuta presso una banca con il mandato all’incasso in essere.
L'imposta sostitutiva (IS) è del 26% e del 12,50% se il contratto investe in titoli di stato italiani o titoli similari di paesi della White List.
L'IS può essere corrisposta direttamente dal contraente nella dichiarazione dei redditi o dalla compagnia di assicurazione estera direttamente o attraverso un rappresentante fiscale ("compagnia d’assicurazione optata") o attraverso un intermediario residente. In questo caso, il contraente non ha quindi nessun obbligo né di dichiarare il reddito (cioè di compilare il quadro RM del Modello UNICO PF) né di calcolare o pagare l'imposta.
La dichiarazione nel quadro RW ha lo scopo di garantire il controllo delle attività finanziarie detenute all'estero (compresi i contratti di assicurazione sulla vita).
I redditi delle polizze vita sono considerati "redditi di capitale" ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR. Tali redditi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito:
- in caso di riscatto totale o parziale, e
- in caso di decesso
ad eccezione della parte di capitale ricevuta per coprire il rischio demografico.
L'aliquota applicabile varia a seconda del periodo in cui la plusvalenza si è verificata (26% per i redditi generati a partire dal 1° luglio 2014 e 12,50% per le plusvalenze generate nell'ambito della polizza su titoli di Stato o titoli simili dei paesi della White List).
Il pagamento della prestazione assicurativa al decesso dell’assicurato non è soggetto all'imposta di successione.
Il contraente è tenuto a dichiarare e pagare l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) nella dichiarazione dei redditi, a meno che la compagnia assicurativa non abbia optato per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ("compagnia di assicurazione bi-optata") o i contratti siano soggetti a un accordo di amministrazione fiduciaria con un intermediario residente (ad esempio una fiduciaria).
Se l'IVAFE non viene applicata, verrà applicata l'imposta di bollo.
La compagnia di assicurazione memorizzerà annualmente gli importi dovuti per l'imposta di bollo ordinaria sul valore della polizza assicurativa al 31 dicembre di ogni anno.
La compagnia di assicurazione sulla vita ha diversi obblighi:
- Pagamento di un'imposta (0,50%) applicata sull'ammontare delle riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita per i residenti italiani iscritte annualmente a bilancio.
- Dichiarazione dei redditi annuale ("Modello 770 Ordinario"): la compagnia assicurativa deve presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi per dichiarare l'imposta sostitutiva trattenuta e versata nell'anno in corso e per comunicare l'opzione per il ruolo di sostituto d’imposta per l'anno successivo.
- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - "Anagrafe dei Rapporti Finanziari" (art. 7, co. 6 DPR n. 605/1973): la compagnia di assicurazione deve presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione mensile contenente i dati anagrafici dei contraenti che hanno sottoscritto, riscattato,(a seconda dei casi) oppure in caso di chiusura dei contratti unit-linked, ed una comunicazione annuale in cui i suddetti dati vengono integrati con quelli dei versamenti aggiuntivi ed i riscatti parziali (salvo che il contraente sia una fiduciaria italiana).
- Effettuare il monitoraggio fiscale ai sensi del D.L. n. 167/1990 aventi ad oggetto le operazioni rilevanti ai fini della normativa appena richiamata.
Testo pubblicato originariamente nel maggio 2021 e aggiornato nel giugno 2024.
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