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Nuova Lettera Circolare CAA 26/1 (in vigore dal 1° febbraio)

2 febbraio 2026. Il 28 gennaio 2026 il Commissariat aux Assurance (CAA) ha pubblicato la nuova Lettera Circolare 26/1, 1 relativa alle regole di investimento per le polizze unit-linked lussemburghesi, applicabile a partire dal 1° febbraio 2026 ai contratti stipulati a partire da tale data.

Il 28 gennaio 2026 il Commissariat aux Assurance (CAA) ha pubblicato la nuova Lettera Circolare 26/1, applicabile a partire dal 1° febbraio 2026 ai contratti stipulati a partire da tale data.

I contratti e i fondi dedicati esistenti prima del 1° febbraio 2026 continuano ad essere regolati dalle norme di investimento dei testi precedenti (95/3, 01/8, 08/1 o 15/3). È possibile un adeguamento tramite un addendum al contratto se si desidera aggiornare i limiti di investimento alla nuova Lettera Circolare 26/1.

Questo testo costituisce una revisione importante della precedente Lettera Circolare 15/3, che disciplina i limiti di investimento applicabili ai contratti unit-linked di assicurazione sulla vita lussemburghesi, al fine di rafforzare la competitività e l'attrattiva dell'assicurazione sulla vita lussemburghese, pur mantenendo un quadro di protezione e governance rigoroso.

Le principali novità di questa nuova circolare sono le seguenti:

 

1. Fondi collettivi interni (FIC) più flessibili

I Fondi collettivi interni (FIC) di categoria A, B, C o D mantengono la loro natura collettiva, ma beneficiano ora di vantaggi operativi simili a quelli dei Fondi Interni Dedicati (FID), in particolare:

  • assenza di notifica preventiva al CAA,
  • possibilità di designare una banca depositaia al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Le disposizioni della nuova circolare consentono ai FIC A, B, C o D di diventare più attraenti per un segmento di clientela che non corrisponde al target retail di un FIC di categoria N. Questo segmento di clientela è alla ricerca di un prodotto più sofisticato senza richiedere il livello di personalizzazione solitamente associato ai clienti tradizionali dei FID.

2. Investimento diretto in prodotti strutturati

È ora possibile investire direttamente in alcuni prodotti strutturati, trattati come se fossero fondi esterni. La Lettera Circolare 26/1 distingue:

  • prodotti strutturati con garanzie rafforzate;
  • prodotti strutturati senza garanzie rafforzate.

3. “Level Playing Field” - Maggiore parità di trattamento per i fondi esterni

La tabella dell'Allegato 2 della Lettera Circolare 26/1 fissa i limiti di utilizzo dei fondi esterni, con una maggiore flessibilità:

  • possibilità di applicare limiti di investimento più elevati quando la legislazione del Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) la cui legge è applicabile al contratto lo consente;
  • necessità di documentare i diversi limiti applicabili con riferimento a tale PAese (testi normativi o parere legale di uno studio legale);
  • obbligo di revisione periodica di tale verifica.

 

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