Un anno e mezzo fa il Governo italiano ha introdotto un nuovo regime agevolato d'imposizione fiscale per i redditi prodotti all'estero (c.d. "res non dom") realizzati da tutti quei soggetti, cittadini italiani e non, che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia[1].
Si tratta di un regime fiscale innovativo per l'Italia e già presente in modo analogo in altri Paesi Europei (vedere tabella comparativa a fondo pagina). L’obiettivo del regime è quello di attirare ricchi stranieri per rilanciare l’economia con investimenti, consumi e iniezione di nuovo capitale.
Si tratta per lo più di soggetti cd. High Net Worth Individuals che provengono per il momento dal Regno Unito, Svizzera, Russia, Stati Uniti, ma anche dai Paesi Bassi quali l'Olanda e la Norvegia che lavorano non soltanto nel campo della finanza, ma anche nel mondo dell'arte: molti di questi infatti sono collezionisti di opere d'arte.
I presupposti soggettivi di applicazione del regime
Per accedere al regime agevolativo si richiede che le persone fisiche, sia cittadini di nazionalità straniera che cittadini italiani, non siano stati residenti ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR, in Italia per almeno nove 9 dei 10 periodi di imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.
Inoltre il legislatore, al fine di facilitare il trasferimento di interi nuclei familiari ha consentito l'estensione del regime anche ai componenti della famiglia[2] del contribuente principale.
I presupposti oggettivi di applicazione del regime
L'art.24-bis del TUIR precisa che l'opzione per il regime consente di assoggettare ad imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero individuati ai sensi dell'art. 165, comma 2, del TUIR. Ciò significa che, ad esempio, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente da soggetti esteri o la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito di cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi prodotti all'estero e, come tali, suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 24-bis del TUIR.
Restano dunque esclusi dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti neo residenti che, pertanto, verranno tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti.
Le modalità di accesso al regime
Il Soggetto (cittadino di nazionalità straniera oppure cittadino italiano) che intende accedere al regime del res non dom potrà effettuarlo mediante una delle seguenti modalità:
- Presentando una specifica istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate.
- Mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Effetti del regime
I soggetti che intendono avvalersi del nuovo regime agevolativo saranno tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e calcolata in via forfettaria nella misura di 100.000 EURO per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione. Mentre in caso di estensione del regime agevolativo anche ai familiari, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi sarà pari a 25 000 EURO.
Una volta esercitata tale opzione, il soggetto che si avvale della summenzionata imposta sostitutiva potrà rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari (ad esempio una Compagnia di assicurazione che opera come sostituto d'imposta) che intervengono nella riscossione dei redditi esteri i quali avranno la facoltà di non applicare alcuna imposta.
Tale regime ha carattere temporaneo ed i suoi effetti cessano in ogni caso decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione senza possibilità di alcun rinnovo, con la conseguenza che i redditi esteri concorreranno alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente e sconteranno l'imposizione ordinaria IRPEF.
Vantaggi del regime
Il contribuente principale nonché i suoi familiari, a seguito di adesione al regime res non dom, godrà dei seguenti vantaggi:
- Esonero dall'obbligo del monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri[3]. Mentre in relazione alle partecipazioni qualificate che possono generare plusvalenze tassabili in via ordinaria se realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione, permangono in capo al neo residente l'obbligo di indicare nel quadro RW il valore della partecipazione estera;
- Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE), nonché, dal pagamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE);
- Esenzione dall'imposta sulle successioni aperte e sulle donazioni effettuate nei periodi di validità del regime opzionale dei beni esistenti al di fuori del territorio italiano in quel momento.
|
Italia |
Portogallo |
Regno Unito |
Malta |
---|---|---|---|---|
Regime in vigore |
Regime dei neo residenti |
Non Habitual Resident (NHR) |
Residente non domiciliato |
High Net Worth Individuals Regole |
Per chi? |
Persone fisiche |
Persone fisiche |
Persone fisiche |
Persone fisiche |
Presupposti |
Non fiscalmente residenti per almeno 9 anni del 10 periodi precedenti |
Non fiscalmente residenti nei precedenti 5 anni (condizioni cumulative). |
Fiscalmente residenti nel Regno Unito, ma non "domiciled" nel Regno Unito (disponibile per 15 anni di residenza su 20 anni ) |
Detenere una proprietà immobiliare e non fiscalmente residenti nei precedenti 5 anni |
Tassazione |
Imposta sostitutiva pari a 100.000 EURO sui redditi di fonte estera, con esclusione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate |
Per un periodo di 10 anni i NHR in Portogallo possono beneficiare di aliquote fiscali preferenziali o di esenzioni fiscali totali per determinate categorie di reddito.
|
Tassazione "Remittance basis" Si applica ai beni assoggettati ad imposta, ai sensi della normativa fiscale in materia di reddito e/o di plusvalenza.
Lo status di "deemed domicile" si applica per tutte le imposte britanniche dopo 15 anni (su 20) di residenza. |
Redditi di fonte estera: tassati solo quando percepiti o "introdotti" in territorio maltese (remitted). Reddito di fonte estera percepito in Malta o percepito all'estero: aliquota flat del 15 %. |
* Tabella fornita a titolo indicativo, per maggiori informazioni riferirsi al suo consulente fiscale di fiducia o ai nostri esperti per maggiori delucidazioni.
Ci sono tutte le premesse pertanto, affinché il regime del res non dom in Italia possa continuare a trovare pieno sviluppo così come avvenuto in altri Paesi Europei, costituendo una valida opportunità per i tanti Paperoni che decidono di usufruire dei summenzionati vantaggi offerti dalla normativa, riuscendo a combinare tale regime agevolativo anche con altri strumenti di pianificazione patrimoniale e successori (le polizze vita, il trust, i patti di famiglia etc.). Si pensi ad esempio al caso di un soggetto straniero, contraente di una polizza vita di tipo unit linked in Francia che desideri aderire al regime del res non dom in Italia, nonché, rendere "portabile" l'esistente polizza in Italia.
Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti non esitate a contattare il nostro team di esperti che saranno a completa disposizione per trovare soluzioni di pianificazione patrimoniale attraverso le polizze di tipo unit linked offerte dalla Bâloise Vie Luxembourg S.A.
I nostri team saranno nuovamente disponibili da martedì mattina 24 giugno.