Nome | |
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Conservativo | DIS |
Difensivo | DIS |
Bilanciato | DIS |
Dinamico | DIS |
Aggressivo | DIS |
SFDR
La normativa europea relativa all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”) impone obblighi di trasparenza su qualsiasi prodotto finanziario che (i) promuova caratteristiche ambientali o sociali o (ii) abbia un obiettivo di investimento sostenibile.
Si applica agli “operatori del mercato finanziario”, come le compagnie di assicurazione che offrono prodotti di investimento assicurativi.
In altre parole, gli operatori del mercato finanziario devono fornire informazioni trasparenti sulla misura in cui tengono conto dei criteri di sostenibilità nei loro investimenti.
Ai sensi del Regolamento SFDR, i prodotti finanziari devono essere classificati in 3 categorie distinte a seconda del loro livello di sostenibilità: i prodotti conformi all’articolo 6, all’articolo 8 oppure all’articolo 9 del predetto Regolamento.
- Articolo 6: si tratta della categoria residuale dei prodotti finanziari che non promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e che non hanno un obiettivo di investimento sostenibile e, dunque, non soddisfano la definizione degli articoli 8 e 9.
- Articolo 8: si tratta di prodotti finanziari che promuovono, tra l’altro, caratteristiche ambientali e/o sociali (o una loro combinazione), a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti applichino anche pratiche di buona governance.
- Articolo 9: si tratta di prodotti finanziari che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile.